Art. 169. I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede il Ministero. In ogni caso, le modificazioni debbono essere approvate a' termini dell'art. 28 e seguenti.