(Regolamento-art. 169)
 
                              Art. 169. 
 
  I consorzi di bonifica esistenti sono conservati;  ma  nel  termine
perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione
del presente regolamento debbono  uniformare  il  loro  statuto  alle
disposizioni del regolamento stesso. Trascorso il  termine,  provvede
il Ministero. In ogni caso, le modificazioni debbono essere approvate
a' termini dell'art. 28 e seguenti.