Art. 101. (Art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato F). E' facoltativo all'autorita' amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri. Potra' pero' ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorita' suddetta nell'intento di evitarne il taglio.