(Testo unico-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
             (Art. 165 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Nessuno puo' fare  opere  nell'alveo  dei  fiumi,  torrenti,  rivi,
scolatori pubblici e canali  di  proprieta'  demaniale,  cioe'  nello
spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza  il  permesso
dell'autorita' amministrativa. 
 
  Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi  dei  fiumi,
torrenti, rivi  e  scolatori  pubblici,  ancorche'  in  alcuni  tempi
dell'anno rimangano asciutti.