Art. 93. (Art. 165 legge 20 marzo 1865, allegato F). Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprieta' demaniale, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorita' amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.