(Testo unico-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
             (Art. 166 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte,  la  linea,  o  le
linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che
nell'articolo precedente,  saranno  determinate,  anche  in  caso  di
contestazione, dal prefetto, sentiti gl'interessati.