Art. 95. (Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato F). Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 58, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alle proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi. L'accertamento di queste condizioni e' nelle attribuzioni del prefetto.