(Testo unico-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
             (Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde,  nei
casi previsti dall'art. 58, e' subordinato  alla  condizione  che  le
opere o  le  piantagioni  non  arrechino  ne'  alterazione  al  corso
ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta',  ne'  danno
alle proprieta' altrui, pubbliche o private, alla  navigazione,  alle
derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in  generale
ai diritti dei terzi. 
 
  L'accertamento di  queste  condizioni  e'  nelle  attribuzioni  del
prefetto.