(Testo unico-art. 96)
 
                              Art. 96. 
 
             (Art. 168 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche,
loro alvei, sponde e difese i seguenti: 
 
      a) La formazione di pescate, chiuse, petraie ed altre opere per
l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il  corso  naturale
delle acque. 
 
  S  ono  eccettuate  da  questa  disposizione  le  consuetudini  per
l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della  pesca,  quando
in esse si osservino le cautele od imposte  negli  atti  delle  dette
concessioni, o  gia'  prescritte  dall'autorita'  competente,  o  che
questa potesse trovare conveniente di prescrivere. 
 
      b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei  dei  fiumi,
torrenti,  rivi  e  canali,  a  costringerne  la  Sezione  normale  e
necessaria al libero deflusso delle acque; 
 
      c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che
sostengono le  ripe  dei  fiumi  e  dei  torrenti  per  una  distanza
orizzontale non minore di nove metri dalla linea a  cui  arrivano  le
acque ordinarie. 
 
  Per i rivi, canali e scolatori pubblici la  stessa  proibizione  e'
limitata ai piantamenti aderenti alle sponde. 
 
      d) La piantagione sulle alluvioni  delle  sponde  dei  fiumi  e
torrenti e loro isole a  distanza  dalla  opposta  sponda  minore  di
quella  nelle  rispettive  localita'  stabilita,  o  determinata  dal
prefetto,  sentite  le  Amministrazioni  dei  comuni  interessati   e
l'Ufficio del Genio civile; 
 
      e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed  arbusti  sul
piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i
fiumi, torrenti e canali navigabili; 
 
      f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi  e
lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli  argini  e  loro
accessori come sopra, minore di  quella  stabilita  dalle  discipline
vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline  a
distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento  del
terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; 
 
      g) Qualunque opera o fatto che  possa  alterare  lo  stato,  la
forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso,  a  cui
sono destinati gli argini e loro accessori come  sopra,  e  manufatti
attinenti; 
 
      h) Le variazioni ed  alterazioni  ai  ripari  di  difesa  delle
sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici,  tanto
arginati come non arginati,  e  ad  ogni  altra  sorta  di  manufatti
attinenti; 
 
      i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami  sui  ripari,  sugli
argini e loro dipendenze, nonche' sulle sponde, scarpe e banchine dei
pubblici canali e loro accessori. 
 
      k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi,
torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti  e
consuetudini locali, o di quella  che  dall'autorita'  amministrativa
provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare  il  pericolo  di
diversioni e indebite sottrazioni di acque; 
 
      l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde  dei  fiumi  o
canali navigabili,  o  sulle  vie  alzaie,  che  possa  nuocere  alla
liberta' ed alla sicurezza della  navigazione  ed  all'esercizio  dei
ponti natanti e ponti di barche; 
 
    m) I lavori od atti  non  autorizzati  con  cui  si  venissero  a
ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla
ai legittimi concessionari.