Art. 97. (Art. 169 legge 20 marzo 1865, allegato F). Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti: a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera e); d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; f) la conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primativa costruzione; g) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; h) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorita' amministrativa; i) le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, od all'esercizio dei mulini ed altri opifizi su di essi stabiliti; k) la ricostruzione, tuttoche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incicli delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali; l) il trasporto in altra posizione dei mulini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate; m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle localita' ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste localita' pero' l'autorita' amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi; n) l'occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle localita' ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.