(Testo unico-art. 97)
 
                              Art. 97. 
 
             (Art. 169 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con  speciale
permesso del prefetto  e  sotto  l'osservanza  delle  condizioni  dal
medesimo imposte, i seguenti: 
 
      a) la formazione di pennelli,  chiuse  ed  altre  simili  opere
nell'alveo  dei  fiumi  e  torrenti  per   facilitare   l'accesso   e
l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; 
 
      b) la formazione  di  ripari  a  difesa  delle  sponde  che  si
avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza
normale; 
 
      c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai
fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea  a  cui
giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni  di  cui  all'art.
95, lettera e); 
 
      d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla
opposta sponda, quando si trovino a fronte di un  abitato  minacciato
da corrosione,  ovvero  di  un  territorio  esposto  al  pericolo  di
disalveamenti; 
 
      e) la formazione di rilevati di  salita  o  discesa  dal  corpo
degli argini per lo  stabilimento  di  comunicazione  ai  beni,  agli
abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; 
 
      f) la conversione delle chiuse temporanee di derivazione  delle
acque  pubbliche  in  chiuse  permanenti,  quantunque  instabili,   e
l'alterazione del modo di loro primativa costruzione; 
 
      g) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite
a praticarsi nelle chiuse instabili; 
 
      h) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per  canali
d'invito  alle  derivazioni,  eccettuati  quelli  che   per   invalsa
consuetudine   si    praticano    senza    permesso    dell'autorita'
amministrativa; 
 
      i) le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e
rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre  opere  di
stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori  e
canali pubblici, od all'esercizio dei mulini ed altri opifizi  su  di
essi stabiliti; 
 
      k) la ricostruzione, tuttoche' senza variazioni di posizione  e
forma, delle chiuse stabili ed incicli delle derivazioni,  di  ponti,
ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti  negli  alvei  dei
fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali; 
 
      l) il trasporto in altra posizione dei mulini natanti stabiliti
sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera
estirpazione delle chiuse abbandonate; 
 
      m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia  ed  altre  materie
dal letto dei fiumi, torrenti e canali  pubblici,  eccettuate  quelle
localita' ove per  invalsa  consuetudine  si  suole  praticare  senza
speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. 
 
  Anche per queste localita' pero' l'autorita' amministrativa  limita
o proibisce tali  estrazioni  ogni  qualvolta  riconosca  poterne  il
regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi; 
 
      n) l'occupazione delle spiaggie dei laghi  con  opere  stabili,
gli scavamenti lungh'esse che possano promuoverne  il  deperimento  o
recar pregiudizio alle vie  alzaie  ove  esistono,  e  finalmente  la
estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta  eccezione,  quanto  a
detta estrazione, per quelle localita' ove per  consuetudine  invalsa
suolsi praticare senza speciale autorizzazione.