(Testo unico-art. 98)
 
                              Art. 98. 
 
             (Art. 170 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Non si possono eseguire, se non con  ispeciale  autorizzazione  del
Ministero dei Lavori Pubblici, e sotto l'osservanza delle  condizioni
dal medesimo imposte, le opere che seguono: 
 
      a) la  conversione  delle  chiuse  temporanee  e  delle  chiuse
instabili di derivazione dei fiumi e torrenti in chiuse stabili; 
 
      b) le variazioni della forma e della posizione si' delle bocche
di derivazione,  come  delle  chiuse  stabili,  ed  ogni  innovazione
tendente ad aumentare l'altezza di queste; 
 
      c) le opere alle  sponde  dei  fiumi  e  torrenti  che  possono
alterare o modificare le condizioni delle derivazioni; 
 
      d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi,  torrenti,  rivi,
scolatori pubblici o canali  demaniali,  di  chiuse  ed  altra  opera
stabile  per  le  derivazioni,  di  ponti,  ponti  canali   e   botti
sotterranee, non che le innovazioni  intorno  alle  opere  di  questo
genere gia' esistenti; 
 
      e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo  a  traverso  gli
argini e l'annullamento delle esistenti; 
 
      f) lo stabilimento  di  nuovi  molini  natanti,  conservate  le
discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse localita'.