(Testo unico-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
              (Art. 21 legge 10 agosto 1884, n. 2644). 
 
  Le opere indicate nell'articolo  precedente  sono  autorizzate  dai
prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi d'acqua non navigabili  e
non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche
di 2ยช categoria.