(Accordo - Art. 100)
                            ARTICOLO 100 
 
                         Servizio universale 
 
1. La parte CE o qualsiasi  Stato  del  CARIFORUM  firmatario  ha  il
diritto di definire il tipo di obblighi di  servizio  universale  che
intende mantenere. 
2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali,
a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo  e  non
discriminatorio. La gestione di tali obblighi  deve  anche  risultare
neutrale in termini di concorrenza e  non  essere  piu'  gravosa  del
necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte CE
e dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 
3. Tutti i fornitori dovrebbero avere  il  diritto  di  garantire  il
servizio  universale.  La  designazione  avviene  sulla  base  di  un
meccanismo  efficiente,  trasparente  e   non   discriminatorio.   Se
necessario, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari  valutano
se la  prestazione  del  servizio  universale  rappresenti  un  onere
eccessivo a carico della o delle organizzazioni  chiamate  a  fornire
tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto
conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione
trae  dall'offerta  del  servizio   universale,   le   autorita'   di
regolamentazione  nazionali  stabiliscono  se  occorra  prevedere  un
meccanismo di  indennizzo  del  o  dei  fornitori  interessati  o  di
ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale. 
4. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che: 
a) gli elenchi di tutti gli abbonati siano accessibili agli utenti in
una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme -  approvata
dall'autorita' di  regolamentazione  nazionale,  e  siano  aggiornati
regolarmente, almeno una volta l'anno; 
b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui  alla  lettera  a)
applichino il principio della  non  discriminazione  nel  trattamento
delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.