ARTICOLO 100 Servizio universale 1. La parte CE o qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. Se necessario, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico della o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorita' di regolamentazione nazionali stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del o dei fornitori interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale. 4. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che: a) gli elenchi di tutti gli abbonati siano accessibili agli utenti in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata dall'autorita' di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.