(Trattato-art. 100)
 
                              Art. 100 
 
 
  Il Governo austriaco assicurera' il trasferimento delle azioni  che
rappresentano la parte dell'Austria nel capitale della Banca di Stato
del Marocco alla persona che sara' designata  dal  Governo  francese.
Essa rimborsera' agli aventi diritto il valore di tali azioni che  la
Banca di Stato indichera'. 
 
  Questo trasferimento avverra' senza pregiudizio  del  rimborso  dei
debiti che i sudditi austriaci avessero contratto verso la  Banca  di
Stato del Marocco.