(Trattato-art. 98)
 
                               Art. 98 
 
 
  Il  Governo  sceriffiano  avra'   piena   liberta'   d'azione   per
determinare lo statuto e le condizioni di  stabilimento  dei  sudditi
austriaci al Marocco. 
 
  I predetti austriaci, i consuari e gli associati agricoli austriaci
saranno considerati come se avessero cessato, a datare dal 12  agosto
1914, di godere dei privilegi attinenti a queste qualita', per essere
sottoposti al diritto comune.