Art. 98 Il Governo sceriffiano avra' piena liberta' d'azione per determinare lo statuto e le condizioni di stabilimento dei sudditi austriaci al Marocco. I predetti austriaci, i consuari e gli associati agricoli austriaci saranno considerati come se avessero cessato, a datare dal 12 agosto 1914, di godere dei privilegi attinenti a queste qualita', per essere sottoposti al diritto comune.