(Regolamento-art. 144)
 
                              Art. 144. 
 
 
  Nei casi in cui sia necessario, in  relazione  all'ordinamento  dei
servizi, o per altre esigenze inerenti al funzionamento degli uffici,
ciascun  ministro,  puo'  provvedere,  mediante  propri  decreti,  al
riparto degli stanziamenti dei capitoli  per  i  singoli  servizi  od
uffici e alle modificazioni eventualmente occorrenti in tali riparti. 
 
  Per i capitoli della parte straordinaria dello stato di  previsione
della spesa del ministero dei lavori pubblici, concernenti le opere e
le costruzioni di strade ferrate, e' effettuata,  in  ogni  caso,  la
ripartizione in articoli, mediante decreto da  emanarsi  di  concerto
fra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e da  registrarsi
alla Corte dei conti. 
 
  Con decreti da emanarsi dai ministri competenti,  di  concerto  con
quello delle finanze, e da registrarsi alla  Corte  dei  conti  viene
provveduto, quando occorra, alla  istituzione  di  capitoli  aggiunti
agli stati di previsione della spesa dei vari ministeri, per le spese
da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per  le
quali non esiste nel bilancio di competenza  in  corso,  il  capitolo
corrispondente.