(Codice di procedura penale-art. 156)
 
                              Art. 156 
 
                          (Regola generale) 
 
  Quando occorre compilare processi verbali il giudice  e'  assistito
dal cancelliere; il magistrato del pubblico  ministero  e'  assistito
dal segretario o da un ufficiale di polizia giudiziaria.