(Codice di procedura penale-art. 158)
 
                              Art. 158 
 
              (Valore probatorio del processo verbale) 
 
  Il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto
il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in  sua
presenza, ma non  pregiudica  la  libera  valutazione  da  parte  del
giudice dei  fatti  attestati  o  delle  dichiarazioni  ricevute  nel
verbale medesimo.