Art. 160 (Dichiarazioni orali delle parti) Quando la legge non prescrive la forma scritta, le parti possono fare dichiarazioni, istanze o deduzioni orali personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Salvo quanto e' disposto nell'articolo 80 in relazione all'imputato detenuto, il pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione, l'istanza o le deduzioni ne compila processo verbale al quale unisce se ne e' il caso il mandato speciale. Se la parte ne fa richiesta, le e' rilasciato un certificato a sue spese.