(Codice di procedura penale-art. 160)
 
                              Art. 160 
 
                  (Dichiarazioni orali delle parti) 
 
  Quando la legge non prescrive la forma scritta,  le  parti  possono
fare dichiarazioni, istanze o deduzioni  orali  personalmente  o  per
mezzo di procuratore speciale. 
 
  Salvo quanto e' disposto nell'articolo 80 in relazione all'imputato
detenuto,  il  pubblico  ufficiale  che  riceve   la   dichiarazione,
l'istanza o le deduzioni ne compila processo verbale al quale  unisce
se ne e' il caso il mandato speciale. 
 
  Se la parte ne fa richiesta, le e' rilasciato un certificato a  sue
spese.