(Testo unico-art. 94)
                              Art. 94. 
 
(Art. 18, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Su proposta della Facolta' o Scuola competente e col  consenso  del
titolare, puo' essere modificata la denominazione di un  insegnamento
coperto da un professore di ruolo. 
  In tal  caso  il  Consiglio  superiore  dell'educazione  nazionale,
nell'esprimere  il  proprio  avviso  circa  la  modificazione   dello
statuto, dovra' altresi' pronunziarsi  intorno  alla  trasferibilita'
del professore.