Art. 94. (Art. 18, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Su proposta della Facolta' o Scuola competente e col consenso del titolare, puo' essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo. In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'esprimere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovra' altresi' pronunziarsi intorno alla trasferibilita' del professore.