(Testo unico-art. 95)
                              Art. 95. 
 
(Art. 21, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.
      18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). 
 
  Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di  professori
sono adottati con decreto del Ministro; e  tutti  gli  atti  relativi
debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale  del
Ministero dell'educazione nazionale.