(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 105)
                              Art. 105. 
                      (Intervento volontario). 
 
  Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per  far
valere, in confronto di tutte le  parti  o  di  alcune  di  esse,  un
diritto relativo all'oggetto o  dipendente  dal  titolo  dedotto  nel
processo medesimo. 
 
  Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna  delle
parti, quando vi ha un proprio interesse.