(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 109)
                              Art. 109. 
                   (Estromissione dell'obbligato). 
 
  Se si contende a quale di  piu'  parti  spetta  una  prestazione  e
l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a  favore  di  chi  ne  ha
diritto, il giudice puo' ordinare il  deposito  della  cosa  o  della
somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere  l'obbligato  dal
processo.