(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 107)
                              Art. 107. 
                     (Espropriazioni in corso). 
 
  Se prima della dichiarazione di fallimento e' stata iniziata da  un
creditore l'espropriazione di uno o piu'  immobili  del  fallito,  il
curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. 
  In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore
procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare,  a
norma dell'art. 36, al giudice delegato. 
  Se era in corso il procedimento di  distribuzione  del  prezzo,  il
procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore. 
  Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli
immobili e  dei  frutti  percepiti  sui  medesimi  dalla  data  della
dichiarazione di fallimento. La  somma  ricavata  dalla  vendita  dei
frutti e' distribuita col prezzo degli immobili relativi.