(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 108)
                              Art. 108. 
              (Modalita' della vendita degli immobili). 
 
  La vendita degli  immobili  deve  farsi  con  incanto.  Il  giudice
delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato  dei
creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un
diritto di prelazione sugli immobili, puo' ordinare la vendita  senza
incanto, ove la ritenga piu' vantaggiosa. 
  Le vendite sono disposte con ordinanza  dal  giudice  delegato,  su
istanza del curatore, ed hanno luogo  innanzi  al  giudice  medesimo,
salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile. 
  Il giudice che procede puo' sospendere la vendita,  quando  ritiene
che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. 
  Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita e' notificato dal
curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con  diritto  di
prelazione sull'immobile, nonche' ai creditori ipotecari iscritti.