Art. 108. (Modalita' della vendita degli immobili). La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, puo' ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga piu' vantaggiosa. Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile. Il giudice che procede puo' sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita e' notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonche' ai creditori ipotecari iscritti.