(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 109)
                              Art. 109. 
        (Procedimento di distribuzione della somma ricavata). 
 
  Il  giudice  delegato  provvede  alla  distribuzione  della   somma
ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. 
  Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da  attribuire,
se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a
norma dell'art. 39. Tale somma e' prelevata sul prezzo  insieme  alle
spese di procedura e di amministrazione.