Art. 157
(Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di
successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalita' del
proprietario).
Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione
a causa di morte, l'erede o il legatario, entro sessanta giorni
dall'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato, deve
farne denuncia all'ufficio d'iscrizione della nave o, all'estero,
all'autorita' consolare.
L'autorita' che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia,
viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede
all'affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio
degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli
interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e
promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma
dell'articolo precedente.
Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la
vendita giudiziale della nave. Se l'autorizzazione e' data,
l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione
ritira i documenti di bordo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave
a straniero, e nel caso che il proprietario della nave perda la
cittadinanza italiana. Il termine per la denuncia decorre
rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della
perdita della cittadinanza italiana.