(Codice della navigazione-art. 157)
                              Art. 157 
(Autorizzazione  alla  dismissione  della  bandiera   nei   casi   di
successione, di aggiudicazione  o  di  perdita  di  nazionalita'  del
                           proprietario). 
 
  Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione
a causa di morte, l'erede  o  il  legatario,  entro  sessanta  giorni
dall'accettazione dell'eredita'  o  dall'acquisto  del  legato,  deve
farne denuncia all'ufficio d'iscrizione  della  nave  o,  all'estero,
all'autorita' consolare. 
 
  L'autorita' che riceve la denuncia o che, in mancanza di  denuncia,
viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede
all'affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel  foglio
degli  annunzi  legali  di  un  avviso  col  quale  si  invitano  gli
interessati a far valere entro sessanta  giorni  i  loro  diritti,  e
promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera. 
 
  Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del  terzo  comma
dell'articolo precedente. 
 
  Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove  la
vendita  giudiziale  della  nave.  Se   l'autorizzazione   e'   data,
l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione
ritira i documenti di bordo. 
 
  Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della  nave
a straniero, e nel caso che  il  proprietario  della  nave  perda  la
cittadinanza  italiana.  Il   termine   per   la   denuncia   decorre
rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione  e  dal  giorno  della
perdita della cittadinanza italiana.