(Codice della navigazione-art. 158)
                              Art. 158. 
   (Proprieta' di stranieri per quota superiore agli otto carati). 
 
  Quando la partecipazione alla proprieta' della  nave  da  parte  di
persone, enti  o  societa',  che  non  si  trovano  nelle  condizioni
prescritte negli articoli 143, 144, venga a superare gli otto carati,
ma non superi i sedici, devono, entro sei  mesi  dal  giorno  in  cui
l'eccedenza si  e'  verificata,  essere  ceduti  a  persone,  enti  o
societa' che si trovino nelle  condizioni  prescritte,  tanti  carati
quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita
dei  requisiti  da  parte  dei  titolari,  hanno   determinato   tale
eccedenza. 
 
  Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo,
l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei
carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del  numero
necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla
legge, a  cominciare  dalle  quote  che  per  ultime  hanno  concorso
all'eccedenza.