Art. 158. (Proprieta' di stranieri per quota superiore agli otto carati). Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni prescritte negli articoli 143, 144, venga a superare gli otto carati, ma non superi i sedici, devono, entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si e' verificata, essere ceduti a persone, enti o societa' che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza.