Art. 159. (Proprieta' di stranieri per quote superiori ai sedici carati). Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni previste negli articoli 143, 144, venga a superare i sedici carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera. Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma dell'articolo 157. Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati, o diversamente la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, secondo comma.