(Codice della navigazione-art. 159)
                              Art. 159. 
   (Proprieta' di stranieri per quote superiori ai sedici carati). 
 
  Quando la partecipazione alla proprieta' della  nave  da  parte  di
persone, enti  o  societa',  che  non  si  trovano  nelle  condizioni
previste negli articoli 143, 144, venga a superare i  sedici  carati,
l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici
del porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di  un
avviso con il quale si invitano gli interessati a  far  valere  entro
sessanta  giorni  i  loro  diritti  e  promuove  l'autorizzazione   a
dismettere la bandiera. 
 
  Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del  terzo  comma
dell'articolo 157. 
 
  Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla  consegna
del documento di autorizzazione  ritira  i  documenti  di  bordo.  Se
l'autorizzazione e'  negata,  l'ufficio  di  iscrizione  promuove  la
vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di  stranieri
ha raggiunto la totalita'  dei  carati,  o  diversamente  la  vendita
giudiziale  dei  carati  che  hanno  prodotto  l'eccedenza,  a  norma
dell'articolo 158, secondo comma.