(Codice della navigazione-art. 161)
                              Art. 161. 
 (Riparazione o demolizione per ordine dell'autorita' o d'ufficio). 
 
  Quando, a giudizio del Registro italiano navale o  dell'ispettorato
compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei
porti, della commissione prevista dal regolamento, la  nave  non  sia
piu' adatta all'uso cui e' destinata,  l'ufficio  d'iscrizione  della
nave fissa al proprietario un termine  per  l'esecuzione  dei  lavori
occorrenti alla riparazione o per la destinazione della  nave  stessa
ad altro uso previsto dalla legge. 
 
  Quando  non  sia  possibile  la  riparazione  della   nave   o   la
destinazione  ad  altro  uso,  ovvero  quando,  in  caso  di  mancata
esecuzione dei  lavori  nel  termine  stabilito,  cio'  sia  ritenuto
opportuno, l'autorita' ordina la demolizione fissando un termine  per
eseguirla. 
 
  Qualora il proprietario non provveda  tempestivamente,  l'autorita'
predetta  fa  eseguire  la  demolizione   d'ufficio   a   spese   del
proprietario stesso.