(Codice della navigazione-art. 162)
                              Art. 162. 
                         (Perdita presunta). 
 
  Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si  tratta
di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli  altri  casi,
la nave si presume perita nel giorno successivo a quello  cui  risale
l'ultima notizia.