Art. 163.
(Cancellazione della nave dal registro di iscrizione).
La nave e' cancellata dal registro d'iscrizione quando:
a) e' perita o si presume perita;
b) e' stata demolita;
c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita';
d) e' stata iscritta in un registro straniero.
La nave maggiore e' cancellata dalla matricola anche quando ne e'
stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei
galleggianti. La nave minore e' cancellata dal registro, quando e'
stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime
e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai
relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei
registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi
marittime.
All'atto della cancellazione l'autorita' ritira i documenti di
bordo, quando non vi abbia gia' provveduto a norma degli articoli
precedenti.