(Codice della navigazione-art. 163)
                              Art. 163. 
       (Cancellazione della nave dal registro di iscrizione). 
 
  La nave e' cancellata dal registro d'iscrizione quando: 
  a) e' perita o si presume perita; 
  b) e' stata demolita; 
  c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita'; 
  d) e' stata iscritta in un registro straniero. 
 
  La nave maggiore e' cancellata dalla matricola anche quando  ne  e'
stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi  minori  e  dei
galleggianti. La nave minore e' cancellata dal  registro,  quando  e'
stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime
e quelle  della  navigazione  interna  sono  inoltre  cancellate  dai
relativi registri quando siano state iscritte,  rispettivamente,  nei
registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle  navi
marittime. 
 
  All'atto della cancellazione  l'autorita'  ritira  i  documenti  di
bordo, quando non vi abbia gia' provveduto  a  norma  degli  articoli
precedenti.