(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 203)
                              Art. 203. 
                         (Tariffe di lavoro) 
 
 
  Le tariffe, di cui all'articolo 112 del codice, e le norme  per  la
loro  applicazione  sono   formate   dall'autorita'   preposta   alla
disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione
del lavoro portuale, e  sono  approvate  con  decreto  del  direttore
marittimo,  previa  autorizzazione  del  ministro   per   la   marina
mercantile.