(Trattato-art. 67)
                               Art. 67 
 
  Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato,  i  prezzi
risultano dai raffronto delle offerte  e  delle  domande  secondo  le
modalita'  contemplate  dall'art.  60,   alle   quali   non   possono
contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.