Art. 69 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' fissare dei prezzi. Quando l'Agenzia, in applicazione dell'art. 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facolta' di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.