(Trattato-art. 69)
                               Art. 69 
 
  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'   su   proposta   della
Commissione, puo' fissare dei prezzi. 
  Quando l'Agenzia,  in  applicazione  dell'art.  60,  stabilisce  le
condizioni alle quali le ordinazioni possono essere  soddisfatte,  ha
facolta' di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che
hanno effettuato ordinazioni.