(Allegato - art. 136)
                              Art. 136. 
                    (Servizi di polizia stradale) 
 
  Costituiscono servizi di polizia stradale: 
    a) la prevenzione  e  l'accertamento  dei  reati  in  materia  di
circolazione stradale; 
    b) le rilevazioni tecniche relative agli  incidenti  stradali  ai
fini giudiziari; 
    c) la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei  servizi  diretti  a
regolare il traffico; 
    d) la scorta per la sicurezza della circolazione. 
  Gli  organi  di  polizia  stradale   concorrono,   altresi',   alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. 
  Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero  dell'interno,
salve le  attribuzioni  dei  Comuni  per  quanto  concerne  i  centri
abitati.