Art. 136. (Servizi di polizia stradale) Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale; b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.