(Allegato - art. 137)
                              Art. 137. 
           (Espletamento dei servizi di polizia stradale) 
 
  L'espletamento dei servizi di polizia stradale  previsti  dall'art.
136,  spetta,  in  via  principale,  agli  ufficiali,  sottufficiali,
graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza. 
  L'espletamento dei servizi di polizia stradale  previsti  dall'art.
136, comma primo, lettera a), spetta inoltre: 
    a) ai funzionari dell'Azienda  Nazionale  Autonoma  delle  Strade
Statali dell'ispettorato della viabilita' del  Ministero  dei  lavori
pubblici,  del  Genio   civile,   dell'Ispettorato   generale   della
motorizzazione  civile,  ai  funzionari  del  Ministero  dell'interno
addetti al Servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli Uffici
tecnici delle Province e dei Comuni; 
    b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria  indicati  nei
commi primo e secondo dell'art. 221 del Codice di procedura penale; 
    c) agli agenti giurati dello Stato, delle Province e  dei  Comuni
aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale. 
  L'espletamento dei servizi di polizia stradale  previsti  dall'art.
136, comma primo, lettere b), c) e d) spetta inoltre  agli  ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria indicati nel comma secondo,  lettera
b), del presente articolo. 
  Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i
lavori pubblici e per i trasporti e'  stabilito  il  distintivo,  del
quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione  e
l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.