(Testo Unico circolazione stradale-art. 137)
                              Art. 137.
           (Espletamento dei servizi di polizia stradale)

  L'espletamento  dei  servizi di polizia stradale previsti dall'art.
136,  spetta,  in  via  principale,  agli  ufficiali,  sottufficiali,
graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza.
  L'espletamento  dei  servizi di polizia stradale previsti dall'art.
136, comma primo, lettera a) spetta inoltre:
    a)  ai  funzionari  dell'Azienda  nazionale autonoma delle strade
statali,  dell'Ispettorato  della viabilita' del Ministero dei lavori
pubblici,   del   Genio   civile,   dell'Ispettorato  generale  della
motorizzazione  civile,  ai  funzionari  del  Ministero  dell'interno
addetti al Servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli Uffici
tecnici delle Province e dei Comuni;
    b)  agli  ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei
commi primo e secondo dell'art. 221 del Codice di procedura penale ed
agli  ufficiali  e  sottufficiali  dei  Corpi  di polizia municipale,
costituiti,   in   forza   di  regolamenti  approvati  dal  Ministero
dell'interno;
    c)  agli  agenti giurati dello Stato, delle Province e dei Comuni
aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.
  L'espletamento  dei  servizi di polizia stradale previsti dall'art.
136,  comma  primo, lettere b), c) e d) spetta inoltre agli ufficiali
ed  agenti  di  polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali
dei  Corpi  di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera
b), del presente articolo.
  Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i
lavori  pubblici  e  per  i trasporti e' stabilito il distintivo, del
quale  debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e
l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.