Art. 104. Le richieste di atti debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio. Il presidente della Corte, su proposta del capo dello ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio. L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio; deve respingere quelle pervenute a mezzo del servizio postale, salvo che provengano da una pubblica amministrazione non tenuta all'anticipazione o al deposito di cui all'art. 141. L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.