(Allegato- art. 104)
                              Art. 104. 
 
  Le  richieste  di  atti   debbono   essere   fatte   dalla   parte,
personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario  o,
dove esiste, al dirigente o  all'ufficiale  giudiziario  preposto  al
competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio. 
  Il presidente della Corte, su  proposta  del  capo  dello  ufficio,
disciplina  con  decreto  all'inizio  di  ogni   anno   l'orario   di
accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio. 
  L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di  atti  fuori
dell'ufficio; deve respingere quelle pervenute a mezzo  del  servizio
postale, salvo che provengano da  una  pubblica  amministrazione  non
tenuta all'anticipazione o al deposito di cui all'art. 141. 
  L'aiutante  ufficiale  giudiziario  puo'  ricevere   le   richieste
soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.