(Allegato- art. 105)
                              Art. 105. 
 
  Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte di appello o
il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario
dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari  preposti  ai
diversi rami di  servizio,  nonche'  all'assegnazione  del  personale
occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari  della
sede. 
  L'ufficio unico presso la Corte di appello  di  Roma  provvede,  su
richiesta anche nominativa del primo presidente della  Corte  Suprema
di  Cassazione,  all'assegnazione  del   personale   occorrente   per
l'assistenza alle udienze.