(Allegato- art. 106)
                              Art. 106. 
 
  L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli  atti
del  proprio  ministero  nell'ambito  del  mandamento  ove  ha   sede
l'ufficio al quale e' addetto,  salvo  quanto  disposto  dal  secondo
comma dell'articolo seguente.