(Allegato- art. 108)
                              Art. 108. 
 
  L'ufficiale giudiziario non puo' ricusare il suo ministero; in caso
di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi. 
  Egli deve eseguire  gli  atti  a  lui  commessi  senza  indugio  e,
comunque, non oltre il termine che eventualmente sia  stato  prefisso
dall'autorita'  per  gli  atti  da  essa  richiesti.   In   caso   di
impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne  i  motivi
al capo dell'ufficio cui e' addetto  o,  dove  esiste,  all'ufficiale
giudiziario dirigente. 
  Per l'inosservanza della disposizione di cui  al  primo  comma  gli
ufficiali  giudiziari  sono  puniti  con   la   sospensione   e   per
l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel  secondo  comma  sono
puniti  con  la  censura  e,  nei  casi  piu'  gravi,  con  l'ammenda
disciplinare,  senza  pregiudizio,  in  entrambe  le   ipotesi,   del
risarcimento dei danni.