(Allegato- art. 113)
                              Art. 113. 
 
  L'ufficiale giudiziario deve notificare sollecitamente e, comunque,
non piu' tardi del quindicesimo  giorno  successivo  alla  richiesta,
l'avviso di pagamento e contestuale precetto compilati e sottoscritti
dal cancelliere in conformita' delle norme  della  tariffa  civile  e
penale,  dandone  atto,  mediante  relazione   scritta   e   firmata,
sull'originale che deve restituire al cancelliere. 
  Egli  deve  procedere  al  pignoramento  conseguente   al   mancato
adempimento del precetto di cui al comma precedente  non  piu'  tardi
del ventesimo giorno successivo  a  quello  in  cui  ne  abbia  avuto
richiesta dal cancelliere. 
  L'inosservanza delle disposizioni contenute nel  presente  articolo
e' punita ai sensi dell'art. 112, secondo comma.