Art. 115. Nel procedimento di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, quando il debitore e' notoriamente insolvibile anche per tenue somma, l'ufficiale giudiziario ne rilascia apposita attestazione, restituendo quindi gli atti al cancelliere per gli ulteriori adempimenti di legge: I verbali di pignoramento e quelli in cui l'ufficiale giudiziario attesta l'inesistenza di beni da assoggettare all'espropriazione devono essere rimessi, insieme con gli atti relativi, al cancelliere.