(Allegato- art. 115)
                              Art. 115. 
 
  Nel procedimento di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese
di giustizia, quando il debitore e'  notoriamente  insolvibile  anche
per  tenue  somma,  l'ufficiale  giudiziario  ne  rilascia   apposita
attestazione, restituendo quindi gli  atti  al  cancelliere  per  gli
ulteriori adempimenti di legge: 
 
I verbali di pignoramento e quelli  in  cui  l'ufficiale  giudiziario
attesta l'inesistenza  di  beni  da  assoggettare  all'espropriazione
devono essere rimessi, insieme con gli atti relativi, al cancelliere.