(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 76)
                              Art. 76. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68) 

 
  Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli  si
sostituisce quegli che riporto', dopo gli eletti, maggiori voti.