(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 76)
Art. 76.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68)
Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si
sostituisce quegli che riporto', dopo gli eletti, maggiori voti.