(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 77)
                              Art. 77. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69) 

 
  Quando  in  alcune  sezioni  sia  mancata  o  sia  stata  annullata
l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni  non  influisca
sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in
esse la votazione. 
  In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel giorno  che
sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della  Corte
d'appello.