Art. 77. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69) Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.