Art. 78. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma) Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello che riporto' maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano. In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 76. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, e' surrogato a termini dell'art. 76; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.