(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 78)
                              Art. 78. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                       art. 16, ultimo comma) 

 
  Se l'elezione porta nel  Consiglio  alcuni  dei  congiunti  di  cui
all'art. 16, rimane eletto quello che riporto' maggior numero di voti
e, a parita' di voti, il piu' anziano. 
  In tali casi, si procede  immediatamente  alla  surrogazione  degli
esclusi a norma dell'art. 76. 
  Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due  Comuni  deve
optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro,
e' surrogato a termini dell'art. 76;  in  caso  di  mancata  opzione,
rimane eletto nel Comune in cui ha riportato  il  maggior  numero  di
voti.