(Allegato A-art. 242)
 
                              Art. 242. 
 
  Le liquidazioni non ancora compiute  nelle  antiche  provincie  del
regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237,  238,  239  e
240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre  1859,  saranno
condotte a compimento in conformita' di quelle disposizioni.