(Regolamento-art. 137)
 
                              Art. 137. 
 
  Nelle Provincie della Venezia  e  di  Mantova,  di  conformita'  al
disposto dall'articolo 2 del Regio Decreto 4 novembre 1866, n.  3346,
le attribuzioni che dal  presente  Regolamento  sono  demandate  alle
Direzioni ed  ai  Ricevitori  demaniali,  saranno  concentrate  nelle
Intendenze; le quali corrisponderanno direttamente colle  Commissioni
e col  Ministero;  e  terranno  una  amministrazione  e  contabilita'
affatto separata, senza ingerenza della Delegazione delle  Finanze  e
della Contabilita' di Stato.