Art. 137. Nelle Provincie della Venezia e di Mantova, di conformita' al disposto dall'articolo 2 del Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346, le attribuzioni che dal presente Regolamento sono demandate alle Direzioni ed ai Ricevitori demaniali, saranno concentrate nelle Intendenze; le quali corrisponderanno direttamente colle Commissioni e col Ministero; e terranno una amministrazione e contabilita' affatto separata, senza ingerenza della Delegazione delle Finanze e della Contabilita' di Stato.