Art. 138. Nelle anzidette Provincie la rendita che, agli effetti delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e del presente Regolamento, e' a denunciarsi come accertata per l'applicazione dell'equivalente d'imposta, sara' determinata colle norme prescritte dall'art. 3 del citato R. Decreto 4 novembre 1866.