(Regolamento-art. 138)
 
                              Art. 138. 
 
  Nelle anzidette Provincie la rendita che, agli effetti delle  Leggi
7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e  del  presente  Regolamento,  e'  a
denunciarsi  come  accertata  per   l'applicazione   dell'equivalente
d'imposta, sara' determinata colle norme prescritte dall'art.  3  del
citato R. Decreto 4 novembre 1866.