Art. 139. Entro due mesi dalla pubblicazione della Legge gli investiti ed amministratori di enti morali soggetti al pagamento della quota di concorso, per ottenere depurato, a norma dell'art. 20 della Legge 15 agosto 1867, il reddito imponibile gia' denunciato ed accertato in esecuzione della Legge 7 luglio 1866, dovranno presentare in apposito modulo, che verra' prescritto dall'Amministrazione del fondo per il culto, una denuncia suppletoria dei pesi, col corredo dei titoli costitutivi delle annualita', dei canoni e degli interessi di debiti legittimamente creati a carico degli enti medesimi.