Art. 141. In tutto cio' che non e' diversamente disposto dal presente Regolamento si continueranno ad osservare le prescrizioni contenute in quello approvato con Regio Decreto 21 luglio 1866, n. 3070, e nel Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346. Visto d'ordine di S. M. U. Rattazzi. S. Tecchio.