(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 104)
                              Art. 104. 

 
  Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente  le  norme
del titolo VI e quelle dell'art. 13  possono  essere  modificate  con
legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e,  per
quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. 
  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  30  e  49,  relative  al
cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di  quello  del
Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge
ordinaria  dello  Stato  su  concorde  richiesta   del   Governo   e,
rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.